IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi costituzionali concernente lo
statuto  speciale  del Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Visto  il decreto legislativo 6 luglio 1993, n. 291, recante "Norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale della regione Trentino- Alto
Adige  concernente  modifiche  alle  tabelle  organiche  degli uffici
statali siti nella provincia di Bolzano";
  Considerato che l'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo 6
luglio  1993,  n.  291,  e'  stato dichiarato illegittimo dalla Corte
costituzionale;
  Sentita  la  commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista dall'art. 107, comma secondo, del citato testo unico;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 luglio 1996;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  e per gli affari regionali, di
concerto  con  i  Ministri  di grazia e giustizia, delle finanze, del
tesoro,  delle  poste e delle telecomunicazioni, dei lavori pubblici,
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  per i beni culturali e
ambientali;
                              E M A N A
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  Il  secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e' sostituito dai seguenti:
  "Alle  modifiche delle tabelle di cui al primo comma dell'art. 8 si
provvede,  nel  limite  degli  organici  complessivi  nazionali delle
singole  amministrazioni,  con  provvedimenti  delle  amministrazioni
centrali  competenti, su proposta del consiglio di amministrazione di
cui all'art. 22 del presente decreto.
  Delle  determinazioni  di  cui  sopra  sara'  data  preventivamente
notizia alla giunta della provincia autonoma di Bolzano".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 11 luglio 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                                             Ministri
                                  BASSANINI, Ministro per la funzione
                                      pubblica e gli affari regionali
                                FLICK, Ministro di grazia e giustizia
                                        VISCO, Ministro delle finanze
                                          CIAMPI, Ministro del tesoro
                                    MACCANICO, Ministro delle poste e
                                              delle telecomunicazioni
                              DI PIETRO, Ministro dei lavori pubblici
                                    TREU, Ministro del lavoro e della
                                                   previdenza sociale
                                        VELTRONI, Ministro per i beni
                                               culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti.
             -  L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali
          concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R. n. 670/1972, e' cosi' formulato:
             "Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate  le
          norme  di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco.
             In seno alla commissione di cui al precedente  comma  e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano".
             - Il comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs.  n.  291/1993  aveva
          sostituito  il  secondo  comma  dell'art.  26 del D.P.R. n.
          752/1976 con i seguenti:
             "Alle modifiche delle tabelle  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.   8   si  provvede,  nel  limite  degli  organici
          complessivi nazionali delle  singole  amministrazioni,  con
          provvedimenti  delle  amministrazioni  centrali competenti,
          sentito il consiglio di amministrazione di cui all'art.  22
          del presente decreto.
             Delle   determinazioni   di   cui   sopra   sara'   data
          preventivamente  notizia  alla   giunta   della   provincia
          autonoma di Bolzano.".
          Nota all'art. 1:
             - Il testo dell'art. 26 del D.P.R. n. 752/1976 (Norme di
          attuazione    dello    statuto   speciale   della   regione
          Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli  uffici
          statali  siti  nella  provincia  di Bolzano e di conoscenza
          delle due lingue nel pubblico impiego),  come,  da  ultimo,
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
             "Art.   26.  -  Salvo  quanto  disposto  negli  articoli
          precedenti si applicano al personale dei  ruoli  locali  di
          cui   all'art.   8  le  disposizioni  che  disciplinano  il
          trattamento  giuridico  ed  economico  rispettivamente  dei
          dipendenti   dello   Stato   e  delle  amministrazioni  con
          ordinamento autonomo.
             Alle modifiche delle  tabelle  di  cui  al  primo  comma
          dell'art.   8   si  provvede,  nel  limite  degli  organici
          complessivi nazionali delle  singole  amministrazioni,  con
          provvedimenti delle amministrazioni centrali competenti, su
          proposta  del  consiglio di amministrazione di cui all'art.
          22 del presente decreto.
             Delle   determinazioni   di   cui   sopra   sara'   data
          preventivamente   notizia   alla   giunta  della  provincia
          autonoma di Bolzano".